Negoziazione assistita: il “valore” del silenzio
E’ ben noto come sia ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che il mero silenzio – di per sé – non costituisca manifestazione di volontà (ex multis, citasi Cassazione civile, n. 6652/1981 e n. 10533/2014). Piuttosto, solo ove ricorra l’ipotesi del silenzio c. d. circostanziato, potrebbe attribuirsi al silenzio un significato rilevante agli effetti contrattuali (v. in tal senso Cass. n. 10533/2014).
Se questo, dal punto di vista del diritto sostanziale, è lo stato dell’arte, si rileva come il legislatore abbia introdotto da alcuni anni, dal punto di vista processuale, un meccanismo del tutto diverso e che (come si vedrà), deroga – per espressa disposizione di legge e non già in via interpretativa – alla irrilevanza del silenzio.