Condanna alle spese per chi rifiuta la proposta conciliativa
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 898 del 01 Marzo 2019 (sotto allegata) ha statuito, in punto di regolamentazione delle spese, quanto segue: ” … Quanto alle spese del giudizio non può non rilevarsi che ai sensi dell’art.91 c.p.c. “il giudice… se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art.92 c.p.c.”.