Notifica via pec negativa va rinnovata con l’ufficiale giudiziario
Come possiamo ovviare alle conseguenze della mancata notifica di un atto giudiziario con modalità telematica ex art. 3 bis Legge n. 53/1994 (id est via pec), allorquando venga restituito un messaggio di casella piena o similare?
La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19397 depositata il 20 luglio scorso (soluzione analoga a quella proposta su questa rivista telematica con l’articolo “Notifica telematica, che fare in caso di mancata consegna per casella piena”).