Sequestro conservativo presso terzi
Com’è noto, l’art. 26-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2014, dispone, al secondo comma, che fuori dei casi di cui al primo comma (e cioè quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni ivi indicate), per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Sicchè, ormai da diversi anni, la competenza per territorio nei giudizi di espropriazione presso terzi si radica non più – come avveniva precedentemente a tale novella – dinanzi al giudice dell’esecuzione dinanzi al quale il terzo debitore risiedeva od aveva la sede od il domicilio, bensì dinanzi al giudice dell’esecuzione del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si esamini, ora l’ipotesi in cui il creditore, non (ancora) munito di titolo esecutivo, richieda ed ottenga un sequestro conservativo.